Onorevoli Colleghi! - Le regioni, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, hanno adottato norme per disciplinare l'attività di commercio sulle aree pubbliche e nei locali privati. In particolare, osservando i princìpi dell'articolo 6, sono stati fissati i criteri di programmazione delle attività, tenendo conto delle caratteristiche dei diversi ambiti territoriali.
      Attraverso la programmazione regionale, il legislatore ha ritenuto di valorizzare e favorire lo sviluppo della rete commerciale nazionale contestualmente alla riqualificazione dei centri urbani fissando un legame più stretto fra programmazione urbanistica e programmazione commerciale. Infatti, tra gli obiettivi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere da a) a g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è previsto per i centri storici lo scopo di «salvaguardare e qualificare» le attività commerciali esistenti e di tutelare «gli esercizi aventi valore storico e artistico» anche per evitare processi di espulsione dalle stesse attività.
      Sulla base dei criteri di programmazione regionale i comuni sono chiamati ad individuare, negli strumenti urbanistici comunali, i limiti a cui sono sottoposti gli insediamenti commerciali per i centri storici e le località di particolare interesse artistico e naturale, ai fini della tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché dell'arredo urbano a cui sono tenuti a provvedere.
      L'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 114 del 1998, prevede che, per favorire e rivitalizzare il tessuto sociale e culturale dei centri storici, le regioni provvedano

 

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ad emanare disposizioni per attribuire ai comuni maggiori poteri riferiti alla localizzazione e all'apertura dei servizi di vendita, in particolare per rendere compatibili le attività commerciali con le funzioni territoriali, relativamente alla viabilità, alla mobilità dei centri storici e all'arredo urbano, accordando eventuali agevolazioni tributarie e contributi di carattere finanziario.
      L'esigenza di potenziare l'attività di commercio delle piccole e medie imprese legate al contesto sociale e alle tradizioni della città, sostenendone la competizione con le società multinazionali della grande distribuzione, è quindi da tempo avvertita dal Parlamento.
      Tuttavia è necessario individuare forme di incentivazione per aiutare i comuni e le regioni ad attuare la valorizzazione delle attività commerciali e artigianali, nonché per favorire forme di associazionismo e di cooperazione fra gli operatori rafforzando il nesso fra commercio, artigianato, produzione locale e riqualificazione dei centri urbani.
      Scopo della proposta di legge è appunto quello di sviluppare nuovi tipi di organizzazione consentendo alle piccole e medie imprese di ammodernare la rete distributiva e di «fare sistema» realizzando servizi comuni e promuovendo lo sviluppo del territorio nel contesto in cui si trovano ad operare, anche attraverso attività fieristico-espositive e mostre-mercato permanenti dei prodotti.
      Come ricordato, il decreto legislativo n. 114 del 1998 attribuisce ai comuni la potestà di concedere facilitazioni tributarie e contributi di sostegno finanziario per agevolare il commercio nei centri storici. È necessario, a tale fine, attraverso l'istituzione di un Fondo nazionale, anche un intervento dello Stato per potenziare il commercio e realizzare interventi di urbanizzazione primaria e secondaria finalizzati a migliorare l'accessibilità dei centri storici, favorendo progetti di iniziativa pubblica convenzionati con gli operatori interessati.
      Inoltre, è necessario estendere le agevolazioni previste con il Fondo nazionale ai centri commerciali naturali, che possono anche essere localizzati all'esterno del perimetro dei centri storici, ma che si configurano come centri commerciali programmati dai comuni e gestiti in forma convenzionata da dettaglianti, artigiani, produttori che sviluppano l'occupazione e l'economia del territorio.
      L'articolo 1 stabilisce le finalità della legge e definisce i concetti di centro storico e di centro commerciale naturale, prevedendo forme di intesa e di coordinamento tra Stato, regioni ed enti locali e l'individuazione degli interventi necessari.
      Con l'articolo 2, al comma 1, si istituisce il Fondo nazionale per la razionalizzazione, la qualificazione e il potenziamento della rete commerciale nei centri storici e nei centri commerciali naturali; inoltre si affida ad un regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, la determinazione degli indirizzi per la ripartizione del Fondo. Al comma 2 si determinano i criteri per l'assegnazione di una quota del Fondo ai comuni che ne fanno richiesta, attraverso programmi di iniziativa pubblica convenzionati con gli operatori interessati e le loro associazioni di rappresentanza.
      Con l'articolo 3 è individuata la copertura finanziaria delle norme recate dalla legge.
 

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